Divorzio Breve. Le nuove regole per ottenere lo scioglimento del matrimonio.

 

La disciplina del divorzio breve è stata introdotta dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 maggio 2016

La norma è operativa a tutti gli effetti dal 26 maggio 2016. Cosa cambia sul piano pratico?

Anzitutto va chiarito che questa riforma non ha introdotto il divorzio immediato, ossia la possibilità di ottenere subito il divorzio senza la preventiva separazione. Per poter, quindi, chiedere lo scioglimento del matrimonio sarà prima necessario che almeno uno dei coniugi abbia avviato la procedura per ottenere la separazione personale.

Vediamo quali sono le nuove condizioni per dirsi addio, precisando che esse non sono applicabili solo alle domande presentate dopo la data di entrata in vigore della legge, ma valgono anche per i procedimenti già in corso.

Se la separazione è consensuale

Nello specifico, marito e moglie non dovranno più attendere i fatidici 3 anni per chiedere il divorzio ma, nel caso in cui abbiano già intrapreso una separazione consensuale, potranno farlo una volta che siano decorsi 6 mesi:

– dal momento della loro comparizione davanti al presidente del Tribunale,

– o dal giorno della firma della convenzione, qualora si siano separati attraverso la procedura della negoziazione assistita,

– ovvero dal giorno della firma dell’accordo davanti all’Ufficiale di Stato civile, ove abbiano potuto scegliere la procedura semplificata presso il Comune.

A seconda che i coniugi abbiano raggiunto o meno un accordo anche per il divorzio, essi potranno – con modalità analoghe alla separazione – fare diverse scelte, di seguito sintetizzate:

– chiedere lo scioglimento del matrimonio attraverso il percorso tradizionale in Tribunale: la domanda potrà essere presentata anche solo da una parte e potrà dar luogo ad un nuovo giudizio se i coniugi non riescono a trovare un punto di incontro oppure essere presentata congiuntamente dai coniugi con l’assistenza di uno o (facoltativamente) più avvocati, dando luogo, in tal caso, ad un procedimento consensuale assai più breve;
– sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, con l’assistenza di almeno un avvocato per parte: in tal caso essi potranno evitare sia di attendere i tempi maggiori richiesti dal tribunale, sia di dover comparire davanti al giudice;

– presentarsi al Comune per il cosiddetto “divorzio fai da te” (cioè senza la necessaria presenza di un avvocato) a condizione che non vi siano dei figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di grave handicap) da tutelare: in tal caso, i coniugi potranno anche accordarsi per la corresponsione di un assegno di mantenimento.

Attenzione quindi: la richiesta di divorzio non fa sì che esso possa essere ottenuto in modo automatico e in tempi brevi ma, affinché ciò accada è sempre necessario che tra le parti vi sia un accordo; in caso contrario sarà avviata una causa ordinaria per lasciar decidere al giudice tutte le condizioni del divorzio.

Se la separazione è giudiziale

Le cose si complicano nel caso in cui, invece, la separazione sia giudiziale.
In tale ipotesi, infatti, i termini per chiedere il divorzio raddoppiano ad un anno a partire dal giorno in cui i coniugi sono comparsi davanti al giudice alla prima udienza (cosiddetta presidenziale).
Ma non solo. Poiché la domanda di divorzio può essere proposta solo se la sentenza è divenuta definitiva (in gergo tecnico “passata in giudicato”) ed è assai improbabile, se non impossibile, che dopo un anno dalla predetta udienza ciò si realizzi, sarà quindi necessario che vi sia almeno una sentenza parziale sullo status; in questo modo i coniugi saranno per legge separati, ma il processo proseguirà per decidere su tutte le questioni (personali e patrimoniali) in merito alle quali essi non abbiano raggiunto un accordo.

A parte la riduzione dei tempi per proporre la domanda, il nuovo divorzio breve, specie nei casi in cui la separazione sia giudiziale, può aver di breve solo il nome, visto che poi, i tempi necessari per poterlo ottenere rimangono quelli che richiede il processo che, al contrario, non ha cambiato in nulla le sue regole e la sua tempistica.

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