Amministrazione di sostegno: un istituto a tutela dei più deboli.

Un istituto introdotto per assistere anziani e persone incapaci di provvedere consapevolmente ai propri interessi, nel rispetto dei loro desideri e delle loro esigenze

Al compimento dei 18 anni, ogni persona acquista la capacità di agire ossia l’idoneità a porre in essere atti che abbiano effetti giuridici. Può, però, capitare che l’individuo maggiorenne non si renda pienamente conto del valore delle proprie azioni, con il rischio di compiere atti che possano in qualche modo danneggiarlo.

In tal caso è prevista una speciale tutela da parte dell’ordinamento, mediante l’istituto dell’amministrazione di sostegno.

 

Cos’è l’Amministrazione di sostegno?

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione volta a tutelare quei soggetti che, per varie ragioni, si trovano nell’impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: si tratta perlopiù di individui anziani o di persone affette da malattie del corpo o della mente, malattie che incidono gravemente sulla loro capacità di agire.

Tramite la figura dell’amministratore di sostegno si garantisce a questi soggetti un’assistenza “a impatto ridotto” sulla loro capacità di agire, preservandone importanti poteri e facoltà.

Si tratta di una misura “flessibile” in quanto viene adattata dal Giudice alle esigenze specifiche dell’amministrando.

 

Chi sono i beneficiari dell’amministrazione di sostegno?

Possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno:

1) i maggiorenni o i minori emancipati che si trovano in una situazione di grave incapacità derivante da menomazione fisica (come i portatori di handicap, gli anziani, i lungodegenti) o psichica (come i tossicodipendenti, gli alcolisti, gli autistici);

2) gli interdetti o gli inabilitati  dal momento della pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.

L’incapacità non deve essere definitiva e totale ma deve impossibilitare tali soggetti a provvedere ai propri interessi e ad espletare le normali attività della vita quotidiana.

 

Chi può fare domanda per ottenere l’amministrazione?

Possono fare domanda per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno i seguenti soggetti:

– il beneficiario stesso, cioè il soggetto che sarà sottoposto ad amministrazione di sostegno;

– il coniuge del beneficiario o la persona stabilmente convivente con lo stesso;

– i parenti del beneficiario entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;

– il tutore o il curatore del beneficiario;

– il Pubblico ministero;

– i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona. Costoro, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione e di sostegno, sono tenuti a presentare al Giudice tutelare il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno o comunque a informare della situazione il Pubblico ministero.

 

A chi va presentata la domanda di nomina?

La richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno si propone mediante ricorso, normalmente introdotto con l’assistenza del proprio legale di fiducia, innanzi al Giudice tutelare del luogo ove il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

 

Cosa succede dopo il deposito del ricorso?

Dopo il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale adotta i seguenti provvedimenti:

– nomina il Giudice tutelare e fissa l’udienza di comparizione innanzi a lui. A questa devono presentarsi il ricorrente e tutte le persone indicate nel ricorso che possano fornire informazioni utili;

– fissa il termine entro cui il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto a tutte le persone interessate;

– ordina la comunicazione al Pubblico ministero sia del ricorso sia del decreto contenente la fissazione dell’udienza.

 

Che succede all’udienza di comparizione?

All’udienza di comparizione, cui interviene il Pubblico ministero, il Giudice tutelare procede all’audizione del beneficiario, se comparso, e valuta l’effettivo stato di menomazione fisica o psichica dello stesso. Se il beneficiario non è in condizioni di comparire all’udienza (ad esempio, perché si trova costretto a letto a causa di un brutto male), il Giudice può recarsi nel luogo in cui questo si trova, compatibilmente alle esigenze di protezione dello stesso, nonché ai suoi bisogni, interessi e richieste.

Il Giudice, quindi, assunte le informazioni ritenute utili e necessarie all’indagine e sentite le persone indicate nel ricorso o alle quali è stato notificato (se sono comparse), provvede alla nomina dell’amministratore.

 

 Chi sceglie l’amministratore di sostengo?

La persona dell’amministratore di sostegno può essere indicata dallo stesso beneficiario in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure dal genitore superstite, con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, o in presenza di gravi motivi, è il Giudice tutelare a designare l’amministratore di sostegno, scegliendo preferibilmente tra:

– il coniuge, non separato legalmente o la persona stabilmente convivente;

– il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;

– un parente entro il quarto grado o un soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;

– in mancanza, altra persona idonea.

Vi sono però delle incompatibilità stabilite per legge, allo scopo di evitare situazioni pregiudizievoli per il beneficiario.

In particolare, non possono ricoprire la funzione di amministratore di sostegno coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli dell’amministrando ovvero coloro che non presentino adeguate garanzie ai fini dell’espletamento dell’ufficio: tra gli altri, non possono essere nominati a.d.s. i soggetti che abbiano in essere una lite con l’amministrando, o che siano incorsi nella perdita o decadenza della potestà genitoriale o ancora che siano stati rimossi da altra forma di tutela (in ipotesi di interdizione, o di inabilitazione); non possono inoltre ricoprire detta funzione i soggetti falliti.

 

Come avviene materialmente la nomina?

Il Giudice tutelare, dopo l’audizione del beneficiario ed entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo alla nomina dell’amministratore di sostegno.

Se necessario, il Giudice può adottare anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio del beneficiario.

Il Giudice, nel caso in cui ritenga che le esigenze di assistenza di un soggetto impossibilitato a provvedere ai propri interessi siano comunque esaurientemente soddisfatte già all’interno del contesto familiare, può rigettare il ricorso per la nomina dell’amministratore. Ciò, soprattutto, se emerge che la domanda non è stata proposta per la tutela del beneficiario, ma piuttosto allo scopo di regolamentare tra i familiari medesimi gli aspetti economici dell’assistenza stessa.

 

Chi determina quali atti può compiere il beneficiario?

Lo determina il Giudice all’interno del decreto di nomina. In particolare, il decreto di nomina deve contenere:

– le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;

– la durata e l’oggetto dell’incarico;

gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere da solo, in nome e per conto del beneficiario;

– gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

– gli atti che il beneficiario può compiere da solo;

– i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore può sostenere utilizzando le somme in disponibilità dell’amministrato;

– la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personali e sociali del beneficiario.

 

Quanto dura l’amministrazione di sostegno?

La durata dell’incarico potrà essere a tempo determinato o indeterminato; nel primo caso il Giudice tutelare può prorogarla con decreto motivato pronunciandosi anche d’ufficio prima della scadenza del termine.

Se la durata è a tempo indeterminato, il Giudice deve adeguatamente motivare nel decreto tale scelta con particolare riguardo allo stato di incapacità del beneficiario.

 

È possibile, successivamente, chiedere la modifica del decreto?

Si. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

 

Cosa fa e come deve comportarsi l’amministratore di sostegno?

Prima dell’inizio dell’attività, l’amministratore di sostegno deve giurare innanzi al Giudice tutelare di esercitare l’incarico ricevuto con fedeltà e diligenza.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

In caso di violazione dei propri doveri, l’amministratore deve rispondere verso il beneficiario di ogni danno cagionato.

 

È dovuto un compenso all’amministatore?

L’attività dell’amministratore di sostegno è gratuitasalvo un’equa indennità che viene determinata a carico del beneficiario.

 

Quali atti può compiere l’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno può compiere i seguenti atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Giudice tutelare:

– acquisto di beni, eccettuati quelli necessari per l’uso del beneficiario, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;

– riscossione di capitali, assenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni (salvo quelle relative alle spese necessarie per mantenere il beneficiario o per l’amministrazione ordinaria del suo patrimonio);

– accettazione e rinuncia di eredità, accettazione di donazioni o legati;

– conclusione di contratti di locazione di mobili od immobili;

– promozione di giudizi (salva la denuncia di nuova opera e di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi),

– alienazione di beni, mobili o immobili, eccettuati i frutti e i beni mobili soggetti a facile deterioramento;

– costituzione di pegni ed ipoteche;

– divisioni e introduzioni dei relativi giudizi;

– conclusione di compromessi e transazioni o accettazione di concordati.

Tutti gli atti sopraelencati compiuti senza l’autorizzazione giudiziale sono annullabili.

Sono, inoltre, vietati all’amministratore i seguenti atti:

– acquisto diretto o per interposta persona dei beni e dei diritti del beneficiario;

– locazione dei beni del beneficiario senza l’autorizzazione né le cautele fissate dal giudice tutelare;

– cessione di credito verso il beneficiario.

Se vengono compiuti, questi atti sono annullabili.

L’amministratore di sostegno ha, inoltre, un obbligo di rendiconto: deve, infatti, tenere una regolare contabilità dell’amministrazione e renderne conto annualmente al giudice tutelare.

 

Che atti può invece compiere il beneficiario dell’amministrazione?

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva, di norma, la capacità di agire per tutti gli atti di ordinaria amministrazione che siano necessari a soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana nonché per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno (si pensi, a titolo d’esempio, all’acquisto di un giornale).

In caso di conflitto di interessi, dissenso o contrasto tra il beneficiario e l’amministratore di sostegno, quest’ultimo deve tempestivamente informare il Giudice tutelare.

Nel caso in cui l’amministratore compia atti dannosi o sia negligente nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, quest’ultimo, il Pubblico ministero e tutti i soggetti legittimati, possono ricorrere al Giudice tutelare affinché adotti gli opportuni provvedimenti nei confronti dell’amministratore.

 

Quando cessa l’incarico?

L’incarico dell’amministratore di sostegno può essere revocato quando sussistono i presupposti per la cessazione dell’amministrazione, quali ad esempio il venir meno dell’infermità o l’aggravarsi della stessa con conseguente necessità di interdizione. In questi casi il beneficiario stesso, l’amministratore di sostegno, il Pubblico ministero, o taluno dei soggetti legittimati devono rivolgere istanza motivata al Giudice tutelare. L’istanza deve essere comunicata al beneficiario e all’amministratore di sostegno, se presentata da soggetti diversi da questi.

Il Giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio o con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Inoltre, il Giudice tutelare può sempre esonerare l’amministrazione dell’incarico, quando questo sia diventato eccessivamente gravoso e vi sia un soggetto in grado di sostituire l’amministratore.

Il Giudice infine può anche rimuoverlo per negligenzaabuso dei poteri incapacità nell’adempimento dei compiti affidatigli, immeritevolezza dell’incarico per atti anche estranei alla tutela, sopravvenuta insolvenza.

 

Che deve fare l’amministratore dopo la cessazione dell’incarico?

Alla cessazione dell’incarico, l’amministratore di sostegno deve subito consegnare i beni che ha amministrato nonché presentare, nel termine di 2 mesi, il conto finale dell’amministrazione al Giudice tutelare che lo esamina e se non ci sono osservazioni, anche da parte del beneficiario, lo approva. In caso contrario nega l’approvazione.

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