A chi non è capitato di sostare oltre il dovuto sulle strisce blu? Ebbene, la scadenza del ticket non comporta un illecito amministrativo e quindi non dà potere ai Vigili Urbani di elevare la multa, ma configura solo un inadempimento contrattuale
Strisce blu: ancora oggi sono nulle gran parte delle multe per ticket scaduto e non rinnovato. Pochissimi, infatti, sono i Comuni italiani che, in ottemperanza alla nota del Ministero dei Trasporti del 12 maggio 2015, hanno adottato una propria normativa interna che regolamenti gli spazi di sosta a pagamento. Ma andiamo con ordine.
Il caso è piuttosto frequente: l’automobilista lascia la propria vettura sulle strisce blu, acquista il ticket dal parchimetro, lo espone sul vetro anteriore e poi si allontana. Fin qui tutto nella norma.
Ma se per qualche ragione il malcapitato ritorna con un po’ di ritardo rispetto al tempo coperto dal pagamento, potrebbe capitargli di trovare sul parabrezza la spiacevole sorpresa di una multa. A chi non è capitato?
Ebbene, non esiste una norma di legge che sanzioni il mancato rinnovo del ticket: il Codice della Strada regola solo l’ipotesi del primo pagamento, stabilendo che il ticket debba essere esposto in modo visibile (di solito sul parabrezza), ma nulla dice con riferimento al caso in cui lo stesso, una volta scaduto, non venga rinnovato, con l’acquisto di uno successivo.
Ad accorgersi della lacuna furono, per primi, i Giudici di Pace. La patata bollente è rimbalzata subito alle Prefetture che hanno, a loro volta, investito della querelle il Ministero. Consultatosi con i propri tecnici, il Ministero dell’Interno già nel 2007 aveva confermato la nullità della multe.
In particolare, nel parere pubblicato nove anni fa, si ammetteva che l’unico caso in cui la legge prevede la multa per mancato rinnovo del ticket è quello in cui la sosta avvenga in aree ove il parcheggio è possibile solo per un periodo di tempo limitato; al contrario, per tutti gli altri spazi (la maggioranza) ove è possibile lasciare l’auto anche tutto il giorno – sempre dietro pagamento del ticket – non vi è alcuna regolamentazione normativa.
A confermare ciò fu, nel 2015, lo stesso Ministro dei Trasporti in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dai Comuni inferociti che, così, vedevano svanire la possibilità di fare cassa con le strisce blu.
Il Ministero, in quella occasione, ebbe a specificare che, sebbene non si possa parlare di illecito amministrativo (e, quindi di contravvenzione), resta comunque l’illecito civile del mancato pagamento del biglietto orario. Una soluzione, però, che obbligava i Comuni ad attivare un lungo e costoso procedimento giurisdizionale per ottenere la corresponsione del dovuto: un decreto ingiuntivo per ogni automobilista che non avesse rispettato l’obbligo del rinnovo del ticket. Sicuramente una via antieconomica!
Così, a ulteriore specificazione, il Ministero dei Trasporti, nella nota del 12 maggio 2015, disse che la lacuna del Codice della Strada poteva essere colmata a livello locale: spettava, cioè, ai Comuni emettere regolamenti che disciplinassero la sosta a pagamento, rendendo così legittime le multe a ticket scaduto.
Ebbene, queste ordinanze non sono mai state emesse dalla gran parte dei Comuni italiani sicché le contravvenzioni continuano ad essere nulle.
L’automobilista che impugni, dunque, la multa, avrà diritto a che il Comune esibisca, davanti al Giudice, una copia autentica di tale ordinanza, mancando la quale la sanzione è nulla.
Sapendo ciò, i Comuni, in verità, non dovrebbero elevare le contravvenzioni e gli automobilisti potrebbero limitarsi a pagare la sosta per un tempo limite per poi lasciare l’auto anche tutto il giorno.
Sappiamo però quanto costa un ricorso al Giudice di Pace e, in presenza di atteggiamento ostruzionistico dell’Amministrazione, chi ci andrebbe di mezzo sarebbe, in ogni caso, il cittadino.
Per inciso: secondo il Giudice di Pace di Orbetello anche una eventuale regolamentazione comunale sarebbe addirittura incostituzionale andando a interferire in una materia – quella tributaria – rilasciata dalla Costituzione solo alla legge del Parlamento o del Governo.
Particolare è, poi, la sentenza del Tribunale di Verona secondo cui, nella gran parte dei verbali della polizia, con cui viene elevata la contravvenzione per ticket scaduto sulle strisce blu, venga riportata la violazione di un articolo di legge sbagliato. In pratica, ad essere violato non è l’articolo 157 del codice della strada (“Arresto, fermata e sosta dei veicoli) ai commi 6 e 8, bensì l’articolo 7 (“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”) al comma 15.