Ieri, 17 maggio 2017, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”
DEFINIZIONE DI CYBER BULLISMO
La legge da finalmente una definizione legislativa di Cyberbullismo, ovvero “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“.
Riassumendo brevemente, si può parlare di cyber bullismo quando vengono poste in essere condotte:
- Di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali;
- Quando tali condotte vengono poste in essere nei confronti di minorenni;
- Quando si realizzano per via telematica (siti web o social media, ecc.)
LO SCOPO DELLA NORMATIVA
Il provvedimento ha l’obbiettivo di contrasta il fenomeno dilagante del cyber bullismo attraverso attività di tipo preventivo volte a tutelare ed educare i minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili delle condotte lesive.
ENTRO 48 ORE I CONTENUTI DOVRANNO ESSERE RIMOSSI
I soggetti tutelati dalla normativa, ossia i minori che abbiano compiuto 14 anni (nonché ogni genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) potranno chiedere al gestore del sito Internet o del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete.
Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Non è prevista la cancellazione dei contenuti, ma solo l’impedimento dell’accesso degli utenti: in questo modo i contenuti potranno sempre essere utilizzati come prova.
IL CONTRASTO AL CYBER BULLISMO PARTE ANCHE DALLA SCUOLA
Ogni istituto dovrà individuare un referente tra i professori per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. La nuova legge istituisce, inoltre, che entro 30 giorni dall’entrata in vigore dovrà essere istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui faranno parte il garante per l’infanzia, diversi ministeri e le associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei minori.
Più in generale, il Miur avrà il compito di predisporre le linee guida per la prevenzione e il contrasto attraverso la formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti; ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
Al preside, invece, spetterà il compito di informare le famiglie dei ragazzi coinvolti in atti di bullismo e cyber bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.
AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE
E’ stata introdotta anche per il cyber bullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612 bis c.p.) ai minori di età superiore ai 14 anni che compiono atti di bullismo via web. Se la condotta di cyberbullismo commessa da un minorenne di almeno 14 anni nei confronti di altro minorenne va ad integrare anche il reato di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali, la vittima può alternativamente decidere di:
- presentare querela e quindi avviare un procedimento penale nei confronti del responsabile (trattandosi di responsabile minorenne non ci si potrà costituire parte civile per chiedere il risarcimento dei danni nel processo penale);
- chiedere al Questore di ammonire il responsabile: in questo caso il Questore convocherà il minore insieme ad almeno un genitore per ammonirlo oralmente e per iscritto. gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età. La presentazione della querela impedisce la richiesta o la prosecuzione del procedimento di ammonimento.