Autovelox: la multa è illegittima se non è sottoposto a taratura e verifiche periodiche

 

Tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionamento e taratura, sia che si tratti di sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo ad apparecchi utilizzati con la presenza di operatori.

La mancanza di dette verifiche può pregiudicare l’affidabilità degli strumenti e delle rilevazioni effettuate, ciò in quanto qualsiasi strumento di misura, anche se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche. Ne consegue che si possono verificare delle variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e/o  ad eventi accidentali capaci di comprometterne l’affidabilità.

La Cassazione, con ordinanza n. 24 settembre 2018, n. 22499,  ha nuovamente affrontato la questione che riguarda l’affermazione del principio secondo cui i controlli periodici di funzionamento e taratura dell’autovelox, così come l’omologazione, sono condizioni imprescindibili e necessarie affinché gli accertamenti tramite dette apparecchiature possano acquistare efficacia probatoria.

Nel caso di specie un proprietario di un veicolo veniva sanzionato  per violazione dei limiti di velocità. Proponeva opposizione lamentando che l’apparecchiatura di rilevazione della velocità non era stata tarata e non era stata sottoposta a controllo periodico di regolare funzionamento.

Il tribunale adito in fase di appello, accoglie l’impugnazione annullando la sanzione, sostenendo che le apparecchiature che rilevano la velocità in automatico, senza la presenza degli operatori, devono essere sottoposte a controllo periodico di regolare funzionamento entro un anno dal loro utilizzo e che, non essendovi prova di tale verifica periodica, la sanzione doveva ritenersi irrogata illegittimamente.

 

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