Whistleblowing

 

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 stabilisce le regole per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE delle disposizioni normative nazionali.

In pratica, si parla di segnalazione whistleblowing quando una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento.

 

Chi deve conformarsi?

Devono obbligatoriamente conformarsi tutte le società private che abbiano impiegato nell’ultimo anno:

  • più di 250 lavoratori, termine di scadenza entro il 15 luglio 2023;
  • almeno 50 lavoratori (con contratti di lavoro determinato o indeterminato) entro il 17 dicembre 2023
  • indipendentemente dal numero di lavoratori, sempre entro il 17 dicembre 2023, le società che:
    • operano in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari;
    • prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    • tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti.
  • Indipendentemente dal numero di lavoratori, le società che hanno già adottato un modello 231 (MOG), sono in ogni caso tenute a conformare il canale di segnalazione alle prescrizioni del presente decreto entro il 17 dicembre 2023.
Quanti sono i canali di segnalazione?

La normativa prevede  3 diversi canali di segnalazione che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria:

 

– Canale interno

Il primo e principale canale è, appunto, quello di segnalazione interno, che deve essere progettato dalla società con misure di sicurezza tali da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

 

– Canale esterno

Un canale di segnalazione esterna, presso ANAC o altri enti preposti a ricevere la segnalazione, deve essere utilizzato solo qualora sussista una delle seguenti condizioni:

  • la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
    • alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
    • questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

– Divulgazione pubblica: 

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. L’art. 15 del D.Lgs. 24/2023 prevede che la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La gestione del canale interno deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno (o esterno) autonomo, dedicato e con personale specificamente formato.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 24/2023 è sanzionato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) secondo la tabella che segue:

  • da 10.000 a 50.000 euro se
  • sono state commesse ritorsioni
  • non sono stati istituiti canali di segnalazione
  • non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge
  • da 10.000 a 50.000 euro se
  • la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza
  • non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • da 500 a 2.500 euro se
  • la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia, con dolo o colpa grave.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *