E’ lecito registrare le conversazioni telefoniche all’insaputa dell’interlocutore?

 

Oggigiorno è sempre più frequente, grazie anche ai nostri inseparabili smartphone, registrare conversazioni telefoniche o effettuare videoregistrazioni di discussioni che si hanno con altre persone.

Capita sempre più spesso che i clienti registrino le telefonate ( con il supporto di apposite App) all’insaputa dell’interlocutore e poi chiedano di utilizzarle come prova in Tribunale per far valere i propri diritti.

Ma è lecito registrare e filmare le conversazioni effettuate  con lo smartphone senza informare la persona con cui si sta conversando?

La risposta è si e a stabilirlo è una recente sentenza  depositata dalla Corte di Cassazione Penale lo scorso 3 Febbraio.

Secondo i giudici, infatti, “le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi – che non commette il reato di cui agli art. 617 e 623 c.p. – costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico

Ma si possono quindi registrare le conversazioni con il cellulare?

La Cassazione stabilisce che “le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di App dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate”.

Non vi è, pertanto, nessun limite al fatto che un soggetto possa registrare il suo interlocutore senza prima avvisarlo. Questo in quanto le  registrazioni di conversazioni – e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 del c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.”

Quanto stabilito dalla Cassazione in sede penale vale anche in relazione al processo civile, poiché le video registrazioni rappresentano prove documentali rientranti nell’ambito di cui all’art. 2712 c.c (riproduzioni meccaniche).

Il privato, quindi, può procurasi le prove dei propri diritti anche attraverso audio o video registrazioni, tra presenti e all’insaputa  di questi.

La Cassazione stabilisce infine che la persona che registra è pienamente legittimata a rendere testimonianza e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 maggio 2016 – 3 febbraio 2017, n. 5241

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