Le famose colonnine arancioni che minacciano di rilevare la velocità degli autoveicoli di passaggio si stanno diffondendo sempre più lungo le strade dei comuni anche più piccoli e sono spesso oggetto di polemiche che nascono anche a causa della mancanza di chiarezza e trasparenza da parte delle Amministrazioni, Enti o Autorità che provvedono alla loro istallazione.
Facciamo quindi un po’ di chiarezza in quanto su questi strumenti esiste un’ambiguità di fondo:
I Velo Ok, o speed check come spesso vengono chiamati, non sono strumenti specificatamente previsti e regolati dal codice della strada e non possono essere utilizzati neppure come mero componente della segnaletica in quanto non sono riconducibili ad alcuna categoria prevista. Ma allora cosa sono e a cosa servono?
I VELO OK SONO ILLEGALI?
Non proprio! È legittimo utilizzare i Velo Ok solo come contenitore degli strumenti di rilevazione delle infrazioni (es. autovelox genericamente intesi). La colonnina funge da mero contenitore della strumentazione posizionata al suo interno, con la seguente conseguenza:
- la normativa da rispettare e la conseguente legittimità dell’utilizzo dovrà essere quella relativa allo strumento di rilevazione in esso contenuto e non al contenitore in sé con la conseguenza che l’uso sarà legittimo qualora vengano rispettate le norme per l’utilizzo della strumentazione di rilevazione posta al suo interno.
È NECESSARIA LA PRESENZA DEGLI AGENTI?
Si! Per il loro utilizzo sarà necessaria la presenza di agenti controllori su
– strade urbane di quartiere,
– strade locali,
– strade urbane di scorrimento ed extraurbane secondarie non individuate dal Prefetto con apposito decreto.
Mentre non sarà necessario il presidio degli agenti qualora il rilevamento sia effettuato con strumentazione appositamente approvata per funzionare senza la presenza degli organi di polizia e avvenga su
– autostrade
– strade extraurbane principali
– strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento individuate dal Prefetto con apposito decreto
SE I VELO OK SONO IN FUNZIONE DEVONO ESSERE SEGNALATI?
La nuova direttiva Minniti dello scorso Agosto 2017 vieta gli autovelox nascosti spiegando che le postazioni per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Al riguardo, la condizione di previa segnalazione non può considerarsi soddisfatta per il solo fatto che il dispositivo sia inserito all’interno di una postazione Velo Ok, anche se visivamente percepibile anche a distanza ( ad es. in ragione della sua conformità, del suo colore, di luci lampeggianti ecc..). La presenza dello strumento di rilevazione collocato dagli agenti di polizia all’interno dei box contenitori deve essere previamente e adeguatamente segnalata.
Non è spiegato se questi rilevatori di velocità possono essere validi per rilevare veicoli in entrambi i sensi di marcia, e nel caso lo fossero, come deve essere la segnaletica stradale.
È possibile avere una risposta? Grazie.