La Corte di Cassazione Penale, ha recentemente affermato che pubblicare il numero di telefono altrui in una chat, senza il consenso di quest’ultimo, determina un illecito penale, anche se il numero appartiene a un presunto molestatore, così come previsto dall’art. 167 del D.lgs. 196/2003 modificato dal Dlgs. 101/2018.
Infatti il numero di telefono rappresenta a tutti gli effetti un dato personale il quale, se trattato illecitamente (senza consenso) ovvero per arrecare danno all’interessato, è oggetto di tutela in sede sia civile che penale.
Inoltre la sentenza chiarisce che, anche nel caso in cui la diffusione del numero di telefono sia avvenuta come sfogo o provocazione per le reiterate molestie subite da parte del titolare del numero, non è applicabile la scriminante di cui all’art. 62, comma 1 n.2 c.p. dell’aver agito come “reazione manifestatasi in stato di ira, a causa di un fatto ingiusto altrui”.
La Corte afferma che “Nel reato in oggetto non è possibile applicare la scriminante della provocazione, in quanto il reato di cui all’art. 167, comma 1, d.Igs. 196/2003, tutela specificamente un bene costituzionalmente protetto, la riservatezza dei propri dati personali. Né può essere sottaciuto il rilievo che, accogliendo la prospettazione del ricorrente, si finirebbe per legittimare la diffusione dei dati che si è inteso, invece, prevenire in modo assoluto.”
La Cassazione, con la sentenza 8 giugno – 4 settembre 2018 n39682 ha confermato nei confronti dell’imputato la configurazione del reato di cui all’art. 167, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) così come riformato dalla recentissima modifica da parte del D.lgs. 101/2018 vigente dal 19 settembre 2018.