E-COMMERCE: come aprirlo e aspetti normativi.

 

Oggi più che mai è necessario individuare modalità alternative alla classica attività commerciale che molte imprese e aziende hanno svolto sino ad ora.

Il commercio elettronico, nonostante da diversi anni si sia diffuso e sviluppato aumentando annualmente il proprio fatturato, è un’opportunità a cui molte attività non fanno ancora ricorso. Questo determina una riduzione di introiti per le aziende, le attività commerciali, artigianali e professionali, riducendo altresì la possibilità di ampliare il proprio mercato nonché la fidelizzazione dei vecchi e futuri clienti.

Aprire un e-commerce non significa cambiare la propria attività bensì diversificare le modalità con cui si opera nel mercato. Aumentare la propria visibilità, far conoscere il proprio brand, ampliare le possibilità di contatto con i clienti, raggiungendoli anche laddove non si ha una sede fisica.

Non è assolutamente tardi per sviluppare un proprio e-commerce anche perché il mercato elettronico è, come detto, in via di espansione e nel web c’è spazio per tutti e per ogni tipo di attività.

Pertanto, entriamo nel dettaglio e vediamo cosa è necessario sapere, sotto il profilo normativo, per sviluppare un e-commerce.

 

Aprire un E-commerce e normativa di riferimento

Aprire oggi un e-commerce non è più così difficile, esistono infatti molte piattaforme che danno la possibilità, anche attraverso un canone mensile, di utilizzare software già predisposti per creare in maniera semplice il proprio mercato online. Molti Provider forniscono inoltre l’installazione pronto uso di un sistema di e-commerce.

Questo ha certamente favorito il diffondersi del commercio elettronico, comportando però anche alcune problematiche. Se infatti il D.Lgs. 70/2003 che ha recepito la Direttiva 2000/31/CE stabilisce che per avviare un’attività di e-commerce non sia necessaria alcuna autorizzazione (fatte salve ovviamente i requisiti professionali e imprenditoriali necessari per lo svolgimento di specifiche attività), è altrettanto vero che ciò non significa che si possa vendere online in maniera indiscriminata senza tener in considerazione le eventuali comunicazioni, da farsi:

  • all’Agenzia delle Entrate (art. 13, comma 1, D.L. 34/2019)
  • al Comune (con Scia da presentarsi presso portello Suap) in cui ha sede l’attività di commercio online, ovviamente se trattasi di apertura di nuova attività.

È necessario infatti tenere in considerazione le varie normative di riferimento anche in relazione alla tipologia di e-commerce che si intende sviluppare.

Se infatti si vuole sviluppare un e-commerce B2B, ovvero come controparte contrattuale ho un soggetto business, allora dovrò dotare la mia piattaforma di una buona base contrattuale volta a tutelarmi in caso di eventuali controversie legali.

Se invece l’intento è quello di sviluppare un e-commerce B2C, ovvero il mio cliente è un consumatore, dovrò tenere in considerazione la normativa di riferimento e predisporre metodi di comunicazione volti a tutelare il cliente consumer.

Se infine prevedo che clienti del mio e-commerce possano essere sia business che consumer allora dovrò prevedere e disciplinare anche questa possibilità.

 

Cosa prevede la normativa e-commerce italiana

L’art. 7 del D.lgs. n.70/2003 definisce quali sono le informazioni obbligatorie generali che il prestatore di un servizio deve fornire ai destinatari del servizio stesso nonché alle competenti autorità con modalità che siano facilmente accessibili, in modo diretto e permanente.

Tali informazioni sono:

  1. il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  2. il domicilio o la sede legale;
  3. gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
  4. il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  5. gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  6. per quanto riguarda le professioni regolamentate:
    1. l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
    2. il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
    3. il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
  7. il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
  8. l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
  9. l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.

Se trattasi poi di un e-commerce rivolto a clienti consumer, si dovrà allora applicare il D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo, come modificato da D.Lgs. 21/2014, il quale prevede, negli artt.  dal 49 al 67, norme a protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

In particolare un professionista (intendendosi per tale ogni soggetto cosiddetto business) deve fornire al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza, una serie di informazioni in maniera chiara e comprensibile:

  1. le caratteristiche principali dei beni o servizi;
  2. l’identità del professionista;
  3. l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico;
  4. se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista;
  5. il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte;
  6. il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  7. le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
  8. in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;
  9. se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
  10. che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3;
  11. se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
  12. un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
  13. se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
  14. l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
  15. la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
  16. se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
  17. se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
  18. se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
  19. qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
  20. se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

Sarà quindi necessario dotare la piattaforma e-commerce di valide Condizioni d’uso e termini di utilizzo dello strumento stesso onde evitare eventuali sanzioni da parte delle autorità competenti nonché a seguito di contestazioni da parte dei clienti.

 

Privacy: Regolamento Europeo 679/2016 Gdpr

Infine, nonostante l’argomento sia spesso erroneamente sottovalutato dalle aziende, onde evitare di incorrere in pesanti sanzioni e il blocco dell’attività e-commerce o ancor peggio dell’intera attività aziendale, commerciale o professionale, è necessario, sulla base dell’oramai famoso principio privacy by design e privacy by default, adeguare le attività e la piattaforma e-commerce che si intende sviluppare alla normativa privacy.

Hai bisogno di una consulenza su questo argomento? Non esitare a contattare lo Studio per un colloquio orientativo gratuito!

 

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