Garante Privacy: via libera alle BodyCam per operazioni di ordine pubblico

 

Il Garante per la privacy ha dato via libera al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri all’uso delle body cam per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni.

Ma cosa sono le BodyCam?

Le bodycam sono delle telecamere portatili posizionate solitamente sulla testa, sul petto o su una spalla, al fine di monitorare l’attività di chi le indossa e dei soggetti con cui lo stesso interagisce. Sono principalmente utilizzate da parte del personale addetto alla sicurezza sia per monitorare la loro condotta in servizio ma anche per accertare eventuali responsabilità di terzi, durante controlli e accertamenti.

Quando e in che modo potranno essere utilizzate?

Le videocamere indossabili, in uso al personale dei reparti mobili incaricati, potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato. Non è ammessa la registrazione continua delle immagini e tantomeno quella di episodi non critici. I dati raccolti riguardano audio, video e foto delle persone riprese, data, ora della registrazione e coordinate Gps, che una volta scaricati dalle videocamere sono disponibili, con diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento.

Cosa ha stabilito il Garante?

L’autorità di controllo ha rilevato che non solo è necessario effettuare una DPIA (valutazione di impatto ex art. 35 del citato Regolamento) per lo svolgimento di questa tipologia di trattamento ma è altresì necessario procedere ad una consultazione preventiva dell’Autorità in quanto i rischi per le persone riprese possono essere anche molto elevati, spaziando dalla discriminazione alla sostituzione d’identità, al pregiudizio per la reputazione, all’ingiusta privazione di diritti e libertà. E l’utilizzo delle body cam nel corso di manifestazioni pubbliche rende estremamente probabile il trattamento di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l’orientamento sessuale dei partecipanti.

Il Garante ha inoltre richiesto al Ministero di specificare che il sistema che intende utilizzare non consenta l’identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona (facial recognition).

Infine si è ritenuto ragionevole il periodo di sei mesi di conservazione dei dati e rispettato il principio di privacy by default, essendo prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine.

 

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