Con ordinanza del 30 agosto 2021, il Tribunale di Trani ha accolto il ricorso d’urgenza ex art 700 c.p.c. presentato dal padre di una minore nei confronti della madre, da cui era legalmente separato, al fine di ottenere la rimozione dai social network di immagini, video e informazioni relative alla figlia. Il tribunale, accogliendo il ricorso, ha inibito alla madre la futura diffusione senza l’espresso consenso paterno.
Con un ricorso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il padre di una minore di 9 anni ha chiesto la condanna della madre della bambina, da cui era legalmente separato, a rimuovere dai social network (nello specifico da “TikTok”) le immagini della figlia minore, pubblicate senza il consenso paterno, nonché ad inibire la futura pubblicazione di fotografie e video della figlia.
Quanto al fumus boni iuris, la pubblicazione di immagini e video di un minore sui social network integra violazione di una pluralità di norme nazionali, comunitarie ed internazionali:
- art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine);
- artt. 1 e 16 I° co. della Convenzione di New York del 20.11.1989;
- art. 8 Reg. 679 /2016 il quale prevede che “per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale“.
Con il D.Lgs. n. 101 del 2018 art. 2 quinquies, il legislatore italiano ha fissato il limite di età, da applicare in Italia, a 14 anni. Da ciò ne consegue che, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale possono prestare consenso alla pubblicazione di immagini del minore di anni 14, purché concordemente, e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97, L. n. 633/1941).
Il Tribunale ha rilevato inoltre che oltre al prospettato fumus boni iuris sussiste, altresì, il periculum in mora, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza di merito, “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente” (cfr. Trib. Mantova, 19.9.2017).
Nel caso in esame, il Tribunale di Trani ha ritenuto che non fosse stato prestato alcun consenso da parte del padre. In particolare, la possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e fotografie ritraenti la figlia minore, né l’intervenuta transazione, regolante aspetti patrimoniali, può tener luogo al mancato consenso: la proposizione del ricorso cautelare, anche se a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso e/o del mancato consenso del genitore.
Ciò chiarito in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento d’urgenza, il Tribunale di Trani ha quindi ordinato alla madre la rimozione delle immagini, informazioni, dati relativi alla minore inseriti su social network, comunque denominati, e al contempo ha inibito la futura diffusione via web e mass media di ogni immagine, video o informazione relativi alla minore, senza il consenso del padre.
La decisione del Tribunale di Trani è conforme a precedenti di merito, che avevano ammesso l’azione cautelare in via d’urgenza per ottenere la rimozione delle foto di minori pubblicate sui social media senza il consenso dei genitori:
- Trib. Mantova 19 luglio 2017
- Trib. Mantova 23 dicembre 2017
- Trib. Roma 23 dicembre 2017
- Trib. Rieti 7 marzo 2019
- Trib. Ravenna 15 ottobre 2019
- Trib. Mantova 28 maggio 2021