Con ordinanza dell’8 febbraio 2022, n. 4007 la Cassazione ha fatto chiarezza sulle modalità di interpretazione dell’articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada. Lo stesso, infatti, nello stabilire che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Dopo attenta disamina la Cassazione ha quindi cassato, con ordinanza che si riporta di seguito, la sentenza del Tribunale di Vicenza.
REPUBBLICA ITALIANA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ha pronunciato la seguente: ORDINANZA
sul sul ricorso iscritto al n. 2235/2018 R.G. proposto da: contro
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. e POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO, in persona del
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2034/2017 depositata il 13/6/2017; Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. B.A. propone ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 2034/2017 del Tribunale di |